Statuto

Allegato A del n. 1.355759 di rep.

ART. 1

Il GRUPPO AEROMODELLISTICO R.C. MACH AURORA, costituitosi in Milano il 23 Novembre 1973, ha lo scopo di promuovere, senza alcun fine di lucro, lo sport dell’Aeromodellismo radiocomandato, inteso come formazione morale e fisica della gioventù, riunendo amici e collaboratori in un gruppo Associativo, con esclusione di qualsiasi aderenza ideologica politica.
Gli Associati si adoperano per la reciproca conoscenza dei problemi, della realizzazione di nuovi e vecchi modelli ed unirsi nella collaborazione e nell’esecuzione per la buona riuscita del lavoro.
Il GRUPPO ha sede in Milano.

ART. 2

Il gruppo è affiliato, come attività sportiva, all’aero club Milano praticando le attività da esso promosse ed osservando lo Statuto. Il GRUPPO potrà affiliarsi anche a quelle federazioni Sportive che ritiene più confacenti alle proprie possibilità.

ART. 3

Il GRUPPO viene costituito da “ASSOCIATI FONDATORI”

ART. 4

L’età minima per essere ammessi in qualità di Associati ordinari è di anni 12 con la tutela del Padre o chi ne fa le veci.

ART. 5

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento dei contributi Associativi anticipatamente entro il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno Associativo. Viene tuttavia ritenuto valido il pagamento del contributo Associativo effettuato dal 1° al 31 Gennaio dell’anno Associativo se accompagnato da una soprattassa del 25%. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia verificato il relativo pagamento, gli Associati restano automaticamente esclusi dal GRUPPO per tacita e volontaria dismissione. Gli Associati volontariamente dimissionari non potranno comunque essere riammessi nel Gruppo prima di tre anni. Gli Associati “fondatori” che non rinnovino la propria associazione senza giustificazione scritta e in mancanza di risposta nel termine di un anno dal previsto scritto da parte del Consiglio Direttivo, perderanno definitivamente la qualifica di “fondatori”.

ART. 6

La responsabilità degli Associati “Fondatori” è limitata a quella strettamente attinente la costituzione e il funzionamento amministrativo del “GRUPPO”, con esclusione di quelle connesse con l’esplicazione dell’attività di qualsiasi Associato.

ART. 7

Successivamente alla data di costituzione possono essere ammessi nuovi Associati, purché siano presentati da un Associato “FONDATORE”, che non faccia parte del Consiglio Direttivo in carica, e con l’approvazione del Consiglio Direttivo.
I nuovi Associati dovranno comunque sottoporsi, prima die essere confermati Associati ordinari effettivi, ad un periodo di prova della durata di un anno. L’Assemblea ordinaria, su proposta di qualsiasi Associato, può conferire a qualsiasi Associato la qualifica di BENEMERITO” in considerazione di particolari meriti acquisiti, come pure può revocarla in ogni momento.

ART. 7bis

Del “GRUPPO” fanno parte: soci Fondatori, soci Ordinari, soci Ordinari Benemeriti, soci Simpatizzanti.

ART. 8

L’Assemblea degli Associati è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo con avviso personale. L’Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata entro il 31 ottobre di ogni anno. L’Assemblea straordinaria può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso, da un numero di Associati che rappresentino almeno 30 voti. Le assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con avviso da darsi almeno dieci giorni prima.

ART. 9

Tutti gli Associati hanno il diritto e il dovere di partecipare all’Assemblea con diritto di voto purché si trovino nelle seguenti condizioni:
a: abbiano una anzianità di iscrizione di almeno un anno;
b: siano in regola con il pagamento delle quote Associative;
c: gli Associati fondatori hanno diritto ciascuno a tre voti;
d: gli Associati ordinari hanno diritto ciascuno ad un voto;
e: gli Associati benemeriti hanno diritto ciascuna a tre voti, a partire dall’Assemblea successiva a quella della nomina;
f: gli Associati simpatizzanti non hanno diritto al voto ne possono beneficiare delle attrezzature sportive del “Gruppo”.

ART. 9bis

Ad ogni Associato possono subentrare, a tutti gli effetti, gli ascendenti e i discendenti in linea diretta.

ART. 10

Ogni Associato può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro Associato, (con diritto di voto) provvisto di delega.
Ogni Associato non può presentare più di una delega.

ART. 11

Le assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, almeno dopo un’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

ART. 12

L’Assemblea ordinaria delibera su:
a: bilancio preventivo e consuntivo;
b: relazione tecnica e finanziaria;
c: relazione dei Commissari Tecnici di categoria;
d: relazione del Direttore di pista;
e: varie ed eventuali.

ART. 13

L’Assemblea ordinaria elegge:
Il Consiglio Direttivo che deve essere composto di almeno cinque componenti.

ART. 14

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta sulle modifiche al presente Statuto, può chiedere le dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo (le proposte devono essere presentate dal Consiglio Direttivo stesso o da Associati che rappresentano almeno trenta voti).

ART. 15

Il Presidente del Gruppo viene eletto dall’Assemblea.,
I componenti del Consiglio Direttivo si riuniscono appena designati per eleggere nel proprio seno il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario; questi ultimi due possono essere Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo eletto. Il Consiglio Direttivo propone anche i Commissari Tecnici di Categoria e il Direttore di Pista.

ART. 16

I posti vacanti determinatisi nel Consiglio Direttivo, per qualunque ragione, vengono automaticamente occupati dagli altri Associati che seguono nell’ordine secondo il numero dei voti ottenuti in Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono tenersi almeno una volta al mese per il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta rivolta al Presidente da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo stesso, o da Associati che rappresentino almeno 30 voti, i quali dovranno intervenire a quella riunione.

ART. 19

Alle riunioni del Consiglio direttivo devono partecipare il Tesoriere, il Segretario in carica, od un suo assistente, con l’incarico di redigere i verbali di assemblea

ART. 20

Nessun Associato che abbia attività professionale primaria di produzione e/o commercio di materiale modellistico potrà fare parte del Consiglio Direttivo.

ART. 21

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del “GRUPPO”.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento del “GRUPPO”, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce alla Assemblea degli Associati.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione degli Associati, sulla partecipazione dei propri atleti e degli accompagnatori isolati, o a squadra, a gare o a manifestazioni senza contrastare con i regolamenti e le disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni Associato rimane comunque libero di partecipare a titolo personale a qualsiasi gara o manifestazione a cui il “GRUPPO” non partecipa.

ART. 23

Il Consiglio Direttivo vigila sulla osservanza dello Statuto Associativo, emana disposizioni per il buon funzionamento del “GRUPPO” e adotta provvedimenti disciplinari carico degli Associati colpevoli di mancanze.

ART. 24

Il Presidente rappresenta il “GRUPPO” e presiede il Consiglio. Il vicePresidente assumerà le funzioni del Presidente con gli stessi diritti e doveri in assenza di quest’ultimo.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni dal trentesimo giorno successivo alla sua composizione; nei primi trenta giorni le funzioni sono esercitate dal precedente Consiglio. Le dimissioni di tre componenti del Consiglio fanno decadere l’intero Consiglio.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o di respingere le domande di nuovi Associati ordinari, presentati da un Associato fondatore, senza l’obbligo di rendere nota la motivazione.

COMMISSARI TECNICI E DIRETTORE DI PISTA

ART. 27

I Commissari Tecnici sono costituiti per tutte le categorie per le quali sono previste gare, manifestazioni e campionati.

ART. 28

I Commissari Tecnici sono responsabili, di fronte al Consiglio Direttivo, di tutto quanto concerne la loro categoria.

ART. 29

I Commissari Tecnici devono organizzare e garantire il regolare svolgimento delle gare messe in calendario dal “GRUPPO”.

ART. 30

Il Direttore di pista è responsabile di fonte al Consiglio Direttivo del regolare andamento della attività svolta in pista.

ART. 31

I Commissari Tecnici ed il Direttore di pista durano in carica un anno e sono rieleggibili. La loro elezione avviene per maggioranza semplice da parte della Assemblea ordinaria.

ART. 32

I Commissari Tecnici ed il Direttore di pista possono essere rimossi dal loro incarico in seguito a mozione di sfiducia presentata in Assemblea o di riunione del Consiglio Direttivo convalidata dalla maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Direttivo e degli Associati proponenti.

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Art.33

Lo scioglimento del “GRUPPO” può essere deliberato dalla Assemblea convocata straordinariamente con la maggioranza di almeno 4/5 + 1 dei voti di tutti gli Associati aventi diritto al voto, (che devono essere presenti in persona o con delega). La stessa Assemblea in ulteriore convocazione deciderà sulla devoluzione del patrimonio Associativo.

Firmato
Marabelli Franco
Brambilla Giancarlo Aurelio
Pompele Nunzio
Grecchi Giacomo
Elio Verga
Baldi Luigi
Cusatelli Virginio
Bettoni Renato
Dr. Claudia Consolandi

Copia conforme all’originale
REGISTRATO A MILANO
ATTI PUBBLICI
29 Ottobre 1985
N. 21181
SERIE H

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